Art. 1

In vigore dal 3 ott 1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 128-135 e 1280 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327; Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 631; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1991); Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE n. 87/540, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1992, esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Ai fini del presente decreto s'intende: 1) per "professione di trasportatore di merci per via navigabile", l'attività di qualsiasi impresa che, mediante un battello impiegato in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto di terzi, anche se questa attività sia esercitata solo occasionalmente; 2) per "imprese", sia le imprese individuali che quelle societarie, ai sensi dell'art. 58 del trattato C.E.E., nonché le associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti ed i loro membri.
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