Art. 3

In vigore dal 3 ott 1993
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di trasporto merci per via navigabile, colui che è preposto a dirigere l'attività stessa in maniera permanente ed effettiva deve essere in possesso dello specifico attestato di capacità professionale, nonché del requisito dell'onorabilità. 2. Tale obbligo sussiste nei confronti di tutte le imprese di cui al precedente , anche se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile. 3. Qualora l'impresa che intenda esercitare la professione di trasportatore non possa soddisfare il requisito della capacità professionale, potrà comunque essere autorizzata a svolgere l'attività di trasporto di merci per via navigabile, a condizione che affidi la conduzione dell'impresa, in modo effettivo e permanente, ad un'altra persona la quale soddisfi al requisito della capacità professionale. 4. Il requisito della capacità professionale consiste nella conoscenza delle materie indicate nell'allegato al presente decreto, accertata dalle apposite commissioni d'esame che saranno istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia. 5. Gli uffici provinciali di cui al precedente cenno rilasceranno i relativi attestati. 6. La conoscenza nella materia indicata al comma 4, è acquisita o mediante esperienza pratica di almeno un anno presso una impresa di trasporto per via navigabile o mediante frequenza di appositi corsi istituiti presso organismi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti. 7. I candidati all'esame che siano in possesso di diplomi di scuola media superiore, o diploma di laurea, sono esentati dal sostenere l'esame nelle materie la cui conoscenza è assicurata dal possesso di detto titolo di studio. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti verranno stabilite la composizione delle commissioni di cui al comma 4 nonché gli organismi di formazione professionale di cui al comma 6.
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