Art. 2
In vigore dal 3 ott 1993
1. Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche o alle imprese che esercitano l'attività professionale di trasporto di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non sia superiore a 200 tonn. metriche ed alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.
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