Art. 7
In vigore dal 3 ott 1993
1. Le decisioni che comportano il rigetto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.
2. L'autorizzazione all'esercizio della professione può essere revocata se viene accertato che non sono più soddisfatti i requisiti di cui all', in tal caso può essere concesso un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.
3. Competenti all'emanazione dei relativi atti di rigetto e di revoca sono le commissioni di cui all', comma 4, del presente decreto.
4. Nei confronti degli atti di rigetto di una domanda, nonché di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti, nei termini di legge.
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