Art. 6
Procedura per la concessione delle agevolazioni
In vigore dal 27 ago 1993
1. Le regioni effettuano l'istruttoria sulle domande pervenute verificando, in particolare:
a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente decreto;
b) la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i consorzi e le imprese consorziate;
c) la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria;
d) la coerenza con il progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale previsto dall'art. 21 terzo comma della legge.
2. Le regioni, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge;
b) una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.
3. Le domande istruite, che hanno ottenuto il parere favorevole della regione, sono riepilogate in tre elenchi separati, rispettivamente per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese industriali e/o artigiane, per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese commerciali e/o di servizi, nonché per i soggetti di cui all'art. 34 della legge. Per ogni domanda occorre indicare i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo prevista dal comma 2 dell'art. 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica ai soggetti costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori di cui all'allegato 1, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.
4. Le domande devono essere ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal progetto-programma.
5. Entro il termine di scadenza di cui al secondo comma del presente articolo la regione deve informare per fax, telex o telegrafo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto svolgimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvederà, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dai successivi ed 8 l'istruttoria e le erogazioni dei contributi senza tener conto degli atti, già eventualmente posti in essere dalla regione, che dovessero successivamente pervenire al Ministero.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente decreto. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le regioni provvede entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al secondo comma del presente articolo al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 6 dell'art. 22 nonché di quelli del comma 1 dell'art. 23.
7. Una quota pari al 10% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge è riservata ai soggetti previsti dall'art. 34 della legge. Qualora la quota riservata risultasse superiore alle richieste, l'eccedenza sarà utilizzata per le domande presentate dagli altri soggetti.
8. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avverrà in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione saranno interamente agevolate le domande che, nell'ambito delle priorità determinate dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilità assegnate, con l'eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo così determinato.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato darà comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvederà ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno.
All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvederà ad accreditare i fondi per tale anno.
10. Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvederanno, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti, seguendo l'ordine di priorità dei progetti approvati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-6