Art. 3

Caratteristiche dei centri per l'innovazione

In vigore dal 27 ago 1993
1. Ai sensi dell'art. 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si intendono per: a) centri per l'innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea quelli che sono costituiti a seguito di un contratto stipulato con la Commissione delle Comunità economiche europee, ovvero che abbiano avuto un riconoscimento della Comunità economica europea tramite l'EBN (European Business Network); b) centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale le imprese, costituite da società aventi come scopo sociale lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, che abbiano: un capitale versato di almeno 500 milioni di lire e la gestione di strutture fisse attrezzate ad accogliere temporaneamente nuove imprese, ed a prestare i necessari servizi. 2. I soggetti di cui ai commi precedenti devono aver comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria costituzione e fornito le indicazioni delle imprese di cui abbiano già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto comprendente assistenza e consulenza tecnica. Di tale comunicazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la regione competente.
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