Art. 5

"Progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili

In vigore dal 27 ago 1993
1. Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, nonché ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorità di accesso alle agevolazioni e l'entità degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale "progetto-programma". 2. Il "progetto-programma" deve privilegiare: a) per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese industriali o/e artigiane: 1) i programmi di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge; 2) il miglioramento della qualità aziendale; 3) il miglioramento dell'ambiente; 4) la ricerca e l'innovazione; 5) la promozione dell'attività di vendita e la partecipazione a gare ed appalti; b) per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese commerciali e/o di servizi: 1) il miglioramento della qualità aziendale; 2) la realizzazione di una rete distributiva comune; 3) l'acquisizione in comune di magazzini; c) per i soggetti di cui all'art. 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: i progetti presentati dai centri per l'innovazione promossi dalla Comunità economica europea.
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