Art. 1
Termine per la presentazione delle domande
In vigore dal 27 ago 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese;
Visto l'art. 22, comma 5, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1993;
Vista la sentenza n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 della Corte costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;
Considerata la necessità di adeguare il regolamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, venga eserciato previa diffida degli enti in questione;
Di concerto con il Ministro del tesoro;
ADOTTA
il seguente regolamento:
NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE.
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Termine per la presentazione delle domande
1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-1