Art. 1

Termine per la presentazione delle domande

In vigore dal 27 ago 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese; Visto l'art. 22, comma 5, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1993; Vista la sentenza n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 della Corte costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse; Considerata la necessità di adeguare il regolamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, venga eserciato previa diffida degli enti in questione; Di concerto con il Ministro del tesoro; ADOTTA il seguente regolamento: NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE. . Termine per la presentazione delle domande 1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
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