Art. 4
Investimenti ammissibili
In vigore dal 27 ago 1993
1. Sono ammessi al contributo di cui all'art. 20 della legge gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte del consorzio o società consortile, ovvero da parte dei soggetti di cui all'art. 34 della legge, finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui all'art. 19 della legge.
2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;
b) terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25% del costo del programma;
c) acquisti dei necessari materiali di consumo;
d) personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;
e) realizzazione di prototipi;
f) acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;
g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;
h) acquisto o realizzazione di software;
i) promozione commerciale con particolare riferimento a: organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
l) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche attraverso partecipazione a società estere costituite per lo svolgimento di tale attività;
m) partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui all'art. 19 della legge.
3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno 3 anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni.
4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, salvo quanto disposto alla lettera m) del paragrafo 2.
6. I programmi concernenti le attività di cui ai punti d) e p) dell'art. 19 sono agevolabili quando il consorzio o la società consortile si impegni a svolgere anche l'attività di gestione, rispettivamente, dei magazzini o centri per il commercio all'ingrosso e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.
7. Ai sensi della lettera q) dell'art. 19 della legge si intendono collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti dello stesso articolo quelle che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si chiede l'agevolazione.
8. Per i consorzi e le società consortili costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori di cui all'allegato 1, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati, la concessione dei contributi è estesa anche alla fase organizzativa e di avvio. Per spese organizzative e di avvio, che non devono comunque superare il 30 per cento del progetto, si intendono quelle sostenute nel primo anno di attività e relative a:
a) costituzione del consorzio;
b) progettazione dell'attività;
c) spese amministrative e di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-4