Art. 2
Procedura per presentazione delle domande
In vigore dal 27 ago 1993
1. Ai fini della concessione del contributo, i consorzi e le società consortili ovvero i soggetti di cui all'art. 34 della legge trasmettono alla regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate al progetto e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale. Nella domanda dovrà essere specificato a quale settore (industria e/o artigianato ovvero commercio e/o servizi) appartiene la maggioranza delle imprese associate. Nei consorzi e nelle società consortili nei quali il valore delle quote od azioni determina il numero dei voti spettanti ai consorziati, la maggioranza viene determinata sulla base delle quote del fondo o capitale consortile sottoscritte;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
c) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni di cui alla legge ed al presente decreto. Da tale atto dovrà risultare in particolare:
1) la data di costituzione del consorzio o società consortile o dei centri di cui all'art. 34 della legge;
2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
3) l'elenco delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda ovvero, per i centri di cui all'art. 34 della legge, delle imprese di cui hanno già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto comprendente assistenza e consulenza tecnica. Per ogni impresa deve essere indicato:
3 a) il numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all'albo artigiani;
3 b) il settore di attività (industria, artigianato, commercio e di servizi);
3 c) il numero dei dipendenti;
3 d) il capitale investito;
3 e) la quota di partecipazione al fondo consortile o capitale sociale sottoscritta da ciascuna impresa;
3 f) l'ubicazione, evidenziando separatamente le imprese insediate nei territori di cui all'allegato 1;
3 g) per le imprese facenti parte di un gruppo devono essere riportate anche le indicazioni di cui alle lettere c) e d) riferite a tutte le imprese del gruppo;
4) le altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute per lo stesso programma;
5) l'impegno a rispettare i termini stabiliti ai commi 3 e 6 dell';
d) il programma di attività, anche a carattere pluriennale, che si intende realizzare e che deve indicare:
1) la descrizione dell'iniziativa;
2) la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi di fattibilità ecc.);
3) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale;
4) il piano finanziario di copertura;
5) gli obiettivi che si intendono conseguire;
6) le modalità e i tempi di realizzazione;
7) la localizzazione dell'iniziativa cui il programma si riferisce;
8) i destinatari delle attività del programma, che devono essere esclusivamente le imprese consorziate o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 34 della legge, le piccole imprese industriali, piccole imprese commerciali, piccole imprese di servizio ed imprese artigiane di cui detti soggetti hanno già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto di assistenza e consulenza tecnica;
e) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il consorzio o la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (ditte e relativi responsabili) che detengono quote del fondo consortile superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
2. Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede il consorzio o la società consortile.
3. Nel caso in cui le iniziative riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, le domande devono essere inviate, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Qualora per l'attuazione di un programma venga richiesto anche un finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 24 della legge, la domanda indirizzata alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è presentata all'istituto finanziatore che provvede, entro 10 giorni, a trasmetterla alla regione ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-2