Art. 10
Modalità di restituzione al fondo di somme eventualmente non utilizzate
In vigore dal 27 ago 1993
Modalità di restituzione al fondo
di somme eventualmente non utilizzate
1. Le somme accreditate alle regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all', in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 1993
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 174
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-10