Art. 9

Relazione delle regioni al Ministero

In vigore dal 27 ago 1993
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione dovranno essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo