Art. 9
Relazione delle regioni al Ministero
In vigore dal 27 ago 1993
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione dovranno essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-04-26;297#art-9