Art. 6

Controlli presso gli allevamenti

In vigore dal 24 ott 1993
1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all', i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato. 2. I controlli, in particolare, riguardano: a) l'osservanza delle prescrizioni produttive; b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'.
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Controlli presso gli allevamenti (Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".) — Testo vigente | Portale Normativo