Art. 6
Controlli presso gli allevamenti
In vigore dal 24 ott 1993
1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all', i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato.
2. I controlli, in particolare, riguardano:
a) l'osservanza delle prescrizioni produttive;
b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-6