Art. 9
Laboratorio di sezionamento
In vigore dal 24 ott 1993
1. I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma fotocopia dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonché copia della certificazione di cui all'.
2. I laboratori di sezionamento sono altresì tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell' e ad osservare gli obblighi stabiliti dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-9