Art. 14
Controlli presso gli stabilimenti
In vigore dal 24 ott 1993
1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonché quella di cui all', comma 4, ed accerta:
a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;
b) il numero delle cosce fresche munite dei tibri di cui agli ;
c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-14