Art. 12
Idoneità degli stabilimenti
In vigore dal 24 ott 1993
1. Per essere considerato idonei alla produzione del prosciutto di Parma, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:
a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;
b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli prescritti nelle norme vigenti per le fasi di salagione e riposo;
c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-12