Art. 12

Idoneità degli stabilimenti

In vigore dal 24 ott 1993
1. Per essere considerato idonei alla produzione del prosciutto di Parma, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di: a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine; b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli prescritti nelle norme vigenti per le fasi di salagione e riposo; c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.
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Idoneità degli stabilimenti (Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".) — Testo vigente | Portale Normativo