Art. 8
Timbro del macellatore e controlli
In vigore dal 24 ott 1993
1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma il macellatore è tenuto alla apposizione del timbro indelebile, impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.
2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.
3. Il macellatore è tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di una copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'.
4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere, al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche sulle quali è stato apposto il timbro di cui al comma 1, copia della certificazione stessa nonché eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.
5. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-8