Art. 3

Origine delle cosce suine

In vigore dal 24 ott 1993
1. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Emilia- Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.
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Origine delle cosce suine (Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".) — Testo vigente | Portale Normativo