Art. 7
Adempimenti dei macellatori
In vigore dal 24 ott 1993
1. I macelli che intendono fornire le cosce fresche destinate alla produzione del prosciutto di Parma devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.
3. L'organismo abilitato provvede alla attribuzione di un codice di identificazione del macello ed alla fornitura del timbro di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-7