Art. 7
Insegnamento
In vigore dal 27 set 1992
1. L'insegnamento delle discipline del corso è affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati, incaricati mediante convenzioni annuali, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado superiore a quello di capitano.
2. Gli insegnanti titolari:
a) propongono i libri di testo che ritengono di far adottare;
b) svolgono le lezioni e le eventuali esercitazioni, conformemente ai programmi fissati ed all'indirizzo didattico, quest'ultimo impartito dal direttore del corso;
c) accertano, nel corso dell'anno, il profitto dei frequentatori;
d) partecipano alle commissioni di esame.
3. Gli insegnanti aggiunti coadiuvano i titolari in tutte le attività di loro competenza, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento, e collaborando, in particolare, ove necessario, nella predisposizione di sinossi relative al programma d'insegnamento.
Storico versioni
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