Art. 2
Ammissione
In vigore dal 27 set 1992
1. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di anzianità, i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza.
2. L'aliquota di partecipazione è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.
Storico versioni
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