Art. 6
Attività didattiche
In vigore dal 27 set 1992
1. Le attività didattiche, documentate, ove possibile, da sintetico rapporto o da verbali, comprendono lezioni, esercitazioni, interrogazioni, seminari, conferenze e visite di carattere professionale.
2. Per ogni lezione, il frequentatore più anziano di ruolo presente, secondo le modalità indicate dal comandante del corso, compila e sottoscrive un sintetico rapporto. Questo è sottoscritto anche dall'insegnante, il quale lo completa con l'argomento della lezione svolta, i nominativi dei frequentatori eventualmente interrogati ed i voti assegnati.
3. Il sintetico rapporto è compilato, con modalità analoghe, anche per le esercitazioni, le interrogazioni, i seminari e le conferenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-08-07;375#art-6