Art. 11
Commissione d'esame
In vigore dal 27 set 1992
1. La valutazione degli esami è devoluta ad una commissione nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
2. La commissione d'esame, presieduta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione, in casi eccezionali, può suddividersi in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta che della prova orale, ed è integrata da un comitato di vigilanza per la prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-08-07;375#art-11