Art. 11

Commissione d'esame

In vigore dal 27 set 1992
1. La valutazione degli esami è devoluta ad una commissione nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. 2. La commissione d'esame, presieduta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione, in casi eccezionali, può suddividersi in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta che della prova orale, ed è integrata da un comitato di vigilanza per la prova scritta.
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Commissione d'esame (Art. 11 Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 29 luglio 1991, n. 237, in tema di corso di polizia tributaria dei capitani della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo