Art. 15
Assenza o impedimento dalle prove d'esame
In vigore dal 27 set 1992
1. Il frequentatore che non si presenti a sostenere una prova d'esame è considerato rinunciatario.
2. Il frequentatore che, per giustificato motivo, non possa sostenere una o più prove orali è ammesso dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva a trenta giorni da quella stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-08-07;375#art-15