Art. 15

Assenza o impedimento dalle prove d'esame

In vigore dal 27 set 1992
1. Il frequentatore che non si presenti a sostenere una prova d'esame è considerato rinunciatario. 2. Il frequentatore che, per giustificato motivo, non possa sostenere una o più prove orali è ammesso dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva a trenta giorni da quella stabilita.
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