Art. 17

Classificazione finale e graduatoria

In vigore dal 27 set 1992
1. A conclusione dell'anno accademico, sulla base dei voti risultanti dallo scrutinio finale e dalle prove di esame, si procede alla classificazione finale di ciascun frequentatore. 2. Il punto di classificazione, per ciascuna disciplina d'insegnamento, è costituito dalla media, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti dello scrutinio finale, del voto della prova scritta e del voto del relativo esame orale. Nel calcolo del punto di classificazione il voto di scrutinio finale relativo alle materie non oggetto di esame è moltiplicato per il coefficiente 0,95. Il punto di classificazione finale, calcolato sino alla frazione di millesimo, è costituito dalla media della somma del punteggio di ciascuna disciplina come sopra definito. 3. La graduatoria, determinata dal comandante della scuola di polizia tributaria sulla base del punto di classificazione finale di ciascun frequentatore, è approvata dal comandante generale della Guardia di finanza e comunicata agli interessati. 4. Gli ufficiali che conseguono il medesimo punto di classificazione finale sono collocati in graduatoria secondo l'ordine di anzianità in ruolo.
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