Art. 14

Valutazione delle prove d'esame

In vigore dal 27 set 1992
1. Il voto d'esame della prova scritta e quello di ciascuna prova orale risultano dalla media dei voti, singolarmente assegnati dai componenti della commissione, calcolata fino al millesimo di punto. 2. Consegue l'idoneità il frequentatore che abbia riportato in ciascuna prova d'esame un voto non inferiore a diciotto trentesimi. 3. Il frequentatore che non porta a termine una prova d'esame è considerato non idoneo. 4. Il frequentatore giudicato non idoneo alla prova scritta non è ammesso alle prove orali. 5. Le prove orali sono oggetto di una valutazione complessiva, che consenta l'effettuazione di una media dei voti riportati in ciascuna materia d'esame.
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Valutazione delle prove d'esame (Art. 14 Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 29 luglio 1991, n. 237, in tema di corso di polizia tributaria dei capitani della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo