Art. 18

Documentazione caratteristica

In vigore dal 27 set 1992
1. Al termine del corso, per ogni ufficiale frequentatore, è compilata la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni. 2. Nella documentazione caratteristica devono essere riportati il giudizio di idoneità o di non idoneità, nonché, per gli ufficiali idonei, la posizione riportata nella graduatoria con relativo punto di classificazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992 Registro n. 51 Finanze, foglio n. 349
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