Art. 16
Dimissioni e rinvii
In vigore dal 27 set 1992
1. È dimesso dal corso l'ufficiale che:
a) sia inidoneo o rinunciatario ai sensi degli , comma 1, ovvero abbia riportato, in sede di scrutinio finale, un voto inferiore a diciotto trentesimi in più di tre materie non soggette ad esame;
b) dimostri di non possedere qualità e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;
c) non frequenti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi, nel computo dei quali non si considerano i giorni di interruzione del corso per festività e per licenze collettive.
2. Il provvedimento di dimissione è assunto dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.
3. Per il caso previsto dal comma 1, lettera b), è sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso, dal comandante del corso superiore di polizia tributaria, dal comandante del corso di polizia tributaria e da due docenti titolari designati dal consiglio degli insegnanti.
4. Per il caso previsto dal comma 1, lettera c), se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, l'interessato può chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviato, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo a quello interrotto o non iniziato.
5. Con le stesse modalità e alle stesse condizioni può chiedere di essere rinviato alla frequenza del corso successivo l'ufficiale di cui all', comma 2, impossibilitato a sostenere una o più prove d'esame entro il termine ivi previsto.
Storico versioni
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