Art. 10

Scrutinio finale

In vigore dal 27 set 1992
1. Al termine delle lezioni, prima che abbiano inizio le prove d'esame, per ogni materia viene determinata la media, fino alla frazione di millesimo, di tutti i voti riportati da ciascun frequentatore. 2. La formalizzazione del profitto di ciascun frequentatore è determinata in sede di scrutinio finale, al quale partecipano il direttore del corso, gli insegnanti titolari degli insegnamenti impartiti, il comandante del corso superiore di polizia tributaria ed il comandante del corso di polizia tributaria, che esercita le funzioni di segretario.
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