Art. 9
Modalità di accertamento del profitto
In vigore dal 27 set 1992
1. Il profitto dei frequentatori è accertato:
a) nel corso dell'anno accademico, mediante interrogazioni, questionari ed esercitazioni nelle discipline d'insegnamento nonché prove scritte nelle materie
oggetto d'esame. La formulazione dei testi di queste ultime, in materie stabilite dal direttore del corso, d'intesa con il consiglio degli insegnanti, è affidata ai docenti delle rispettive discipline;
b) al termine dell'attività didattica, a mezzo scrutinio e attraverso prove di esame scritte ed orali nelle materie indicate nell', comma 2.
2. Gli esami finali vertono sull'intero programma previsto per ciascuna disciplina di insegnamento.
3. Il programma d'esame è suddiviso, a cura dell'insegnante titolare, in tesi, numerate progressivamente ed approvate dal direttore del corso. Il frequentatore è esaminato su due tesi da lui sorteggiate.
4. Le interrogazioni e gli esami finali si svolgono alla presenza di almeno due frequentatori.
5. I voti per le valutazioni del profitto sono espressi in numeri da uno a trenta e sono portati a conoscenza degli interessati subito dopo lo scrutinio finale ed al termine della prova orale sostenuta da ciascun frequentatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-08-07;375#art-9