Art. 3
Direttore del corso
In vigore dal 27 set 1992
1. Direttore del corso è il comandante della scuola di polizia tributaria.
2. Egli sovraintende, indirizzandole, alle attività relative allo svolgimento del corso. A tal fine assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo e promuove l'adozione di provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-08-07;375#art-3