Art. 4

Comandante del corso

In vigore dal 27 set 1992
1. Il comandante del corso è un ufficiale in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, e dipende dal comandante del corso superiore di polizia tributaria. 2. Il comandante del corso è nominato dal comandante generale della Guardia di finanza. Egli, sulla base delle superiori direttive, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalità di cui all', comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 237, seguendo con continuità le attività didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.
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