Allegato›Titolo I
Art. 8
Prestazioni professionali parziali
In vigore dal 25 nov 1992
1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-8