AllegatoTitolo I

Art. 8

Prestazioni professionali parziali

In vigore dal 25 nov 1992
1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.
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Prestazioni professionali parziali (Art. 8 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo