Allegato›Titolo I
Art. 3
Criteri generali di applicazione
In vigore dal 25 nov 1992
1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.
2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-3