Allegato›Titolo I
Art. 7
Valore delle prestazioni - Applicazione analogica
In vigore dal 25 nov 1992
1. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-7