Allegato›Titolo I
Art. 12
Anticipi ed acconti
In vigore dal 25 nov 1992
1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico.
Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-12