Allegato›Titolo I
Art. 16
Termine di pagamento delle parcelle
In vigore dal 25 nov 1992
1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-16