Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 21
Onorari a tempo
In vigore dal 25 nov 1992
1. Gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso nell'interesse del cliente.
2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per sè l'onorario principale, sono cumulabili con questo.
3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di lire 18.000. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.
Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-21