Allegato›Titolo III
Art. 25
Onorari per funzioni particolari
In vigore dal 25 nov 1992
1. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:
a) assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti:
interventi fino a n. 10 dipendenti:
minimo lire 45.000 massimo lire 170.000 interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:
minimo lire 70.000 massimo lire 230.000 interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti:
minimo lire 90.000 massimo lire 300.000 interventi oltre n. 50 dipendenti:
minimo lire 150.000 massimo lire 450.000 In caso di ispezione in forma congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di più organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto.
b) Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di lire 60.000.
c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di lire 60.000.
d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali, gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di lire 100.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-25