Allegato›Titolo I
Art. 13
Collaboratori del consulente del lavoro
In vigore dal 25 nov 1992
1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-13