AllegatoTitolo I

Art. 13

Collaboratori del consulente del lavoro

In vigore dal 25 nov 1992
1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.
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Collaboratori del consulente del lavoro (Art. 13 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo