AllegatoTitolo I

Art. 9

Pluralità di professionisti

In vigore dal 25 nov 1992
1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza. 2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti. 3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pluralità di professionisti (Art. 9 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo