Allegato›Titolo I
Art. 9
Pluralità di professionisti
In vigore dal 25 nov 1992
1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.
2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.
3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-9