Allegato›Titolo I
Art. 4
Aumenti e riduzioni
In vigore dal 25 nov 1992
1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-4