AllegatoTitolo I

Art. 4

Aumenti e riduzioni

In vigore dal 25 nov 1992
1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aumenti e riduzioni (Art. 4 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo