Art. 4 · Aumenti e riduzioni
AllegatoTitolo I

Art. 4

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Aumenti e riduzioni

In vigore dal 25 nov 1992
1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-4