Allegato›Titolo I
Art. 10
Concorso del cliente
In vigore dal 25 nov 1992
1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.
2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-10