AllegatoTitolo I

Art. 10

Concorso del cliente

In vigore dal 25 nov 1992
1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte. 2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.
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Concorso del cliente (Art. 10 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo