Allegato›Titolo I
Art. 15
Specifiche
In vigore dal 25 nov 1992
1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sè e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.
2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-15