AllegatoTitolo I

Art. 15

Specifiche

In vigore dal 25 nov 1992
1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sè e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari. 2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.
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Specifiche (Art. 15 Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.) — Testo vigente | Portale Normativo