Art. 7

Elenco delle associazioni di consumatori

In vigore dal 17 giu 1993
1. L'elenco delle associazioni di consumatori di cui all', comma 2, è istituito entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori deve essere proposta dalla associazione di consumatori al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarla e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente la determinazione delle modalità di accesso, della facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati; b) dalla documentazione idonea a comprovare il grado di rappresentatività della associazione. 3. Chi rappresenta o amministra l'associazione deve essere in possesso del requisito della idoneità morale, di cui al precedente , comma 4, da comprovare mediante i documenti indicati nel comma 5 dello stesso . 4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di iscrizione nell'elenco entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall' del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'associazione, indicandone le ragioni. 5. La cancellazione dall'elenco è disposta, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel caso di perdita del requisito di idoneità morale da parte della persona indicata nel comma 2 e nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza di cui all', comma 5.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-7

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Elenco delle associazioni di consumatori (Art. 7 Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati.) — Testo vigente | Portale Normativo