Art. 4
Comunicazione dell'attività produttiva
In vigore dal 17 giu 1993
1. Chi produce beni agricoli vegetali non trasformati o prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, qualora intenda indicare sulle relative etichette il metodo di produzione biologica, ai sensi dell' del regolamento della CEE, deve comunicare l'inizio della attività produttiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-4