Art. 8
Obblighi degli organismi associativi
In vigore dal 17 giu 1993
1. Gli organismi associativi autorizzati, di cui all' del presente regolamento, oltre che all'obbligo previsto dall', comma 1, sono tenuti:
a) a stampare i contrassegni contenenti l'indicazione di conformità "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", secondo le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento ministeriale di cui all', comma 3, del presente regolamento;
b) a distribuire tali contrassegni ai produttori, nelle quantità da essi richieste, in base al programma di produzione di cui all'allegato III, lettera A, n. 3, del regolamento della CEE;
c) a dare immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, anche a mezzo telegramma, delle violazioni commesse dai produttori, affinché il Ministero possa esercitare i poteri sanzionatori previsti dalle lettere a) e b) dell', par. 9, del regolamento della CEE.
d) a trasmettere, ai sensi dell'art.9, par. 8, lettera b), del regolamento della CEE al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la richiesta di cui all', comma 2, del presente regolamento;
e) a trasmettere annualmente, ai sensi dell', par. 8, lettera b), del regolamento della CEE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati;
f) a comunicare, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, tutte le informazioni ed a fornire tutta la collaborazione richiesta, oltre a consentire l'accesso di cui all', lettera e), del presente regolamento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-8