Art. 6
Modalità dei controlli
In vigore dal 17 giu 1993
1. I controlli previsti dall', par. 3, del regolamento della CEE e dal relativo allegato III, sono effettuati secondo un piano- tipo predisposto, annualmente, dall'organismo associativo autorizzato. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'attività relativa all'anno successivo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, che può formulare rilievi ed osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento del piano-tipo. L'organismo associativo deve svolgere la propria attività di controllo tenendo conto di quanto è contenuto nel piano-tipo e di quanto il Ministero abbia eventualmente disposto, in sede di sua approvazione.
2. All'esecuzione dei controlli di cui al comma 1 hanno facoltà di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori, organizzate a livello nazionale, regionale o provinciale, ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.
3. Gli organismi associativi autorizzati di cui all' del presente regolamento devono informare tempestivamente una delle associazioni di consumatori di cui al comma 2 della data e del luogo del controllo che intendono effettuare, invitando l'associazione medesima a designare un proprio rappresentante per assistere all'attività di controllo.
4. La relazione d'ispezione prevista nell'allegato III del regolamento della CEE, contenente le eventuali osservazioni del rappresentante delle associazioni dei consumatori, deve essere sottoscritta anche dal rappresentante medesimo. La relazione deve essere conservata agli atti dell'organismo associativo e tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le finalità previste dall', comma 3, lettera e), del presente regolamento. Qualora al controllo non abbia partecipato alcun rappresentante di associazioni di consumatori, alla relazione d'ispezione deve essere allegata la prova documentale della richiesta di designazione del rappresentante predetto.
5. Il rappresentante delle associazioni di consumatori che partecipa all'esecuzione dei controlli è tenuto al segreto sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio della relativa attività, ai sensi dell', par. 7, lettera b), del regolamento della CEE.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-6