Art. 9
Poteri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
In vigore dal 17 giu 1993
1. Il Ministero dell'agricolatura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola:
a) nei casi previsti dall', par. 9, lettere a) e b) del regolamento della CEE, può vietare al produttore l'indicazione del metodo di produzione biologica per un periodo massimo di sei mesi;
b) svolge attività di vigilanza sugli organismi associativi autorizzati, per verificare l'obiettività dei controlli effettuati ed accertarne l'efficienza.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-9